giovedì 5 maggio 2016

Importanti novità in tema di processo esecutivo. Decreto Legge n. 59/2016.




Ecco alcune delle novità più rilevanti che sono state apportate al codice di procedura civile con il decreto legge n. 59/2016 entrato in vigore ieri.
 





Cambia il pignoramento. 
L'art. 4 dedicato alle disposizioni in materia di espropriazione forzata modifica l'art. 492 c.p.c., aggiungendo al terzo comma, la previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".


Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi quando le somme sono non contestate. 
Viene modificato l'art. 648, primo comma, c.p.c., nel senso che il giudice, anche in presenza di opposizione, "deve concedere" l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.


Limitazione a tre tentativi di vendita e solo telematici. 
Il d.l. modifica anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c. sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione secondo la quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre.  

Il giudice a fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, se non vi sono istanze a norma dell’art. 540 – bis c.p.c., dispone la chiusura dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".

Viene disposto che gli interessati a presentare l'offerta d'acquisto hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche.  L'asta, inoltre, sarà svolta in modalità telematica, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.


Novità anche in tema di assegnazioni a favore di terzi. 
Il nuovo art. 590-bis c.p.c., prevede che “il creditore che è rimasto assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.  



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